Federazione Regionale per la Vita del Friuli Venezia Giulia Trieste Salita di Gretta 4/A c.f.90071740329 e-mail: federvita.fvg@gmail.com www.federvitafvg.net |
STATUTO
DELLA FEDERAZIONE REGIONALE PER LA VITA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Art. 1 – Denominazione, normativa di riferimento, sede, identità, durata, ambito territoriale
E’ costituita con sede in Trieste l’Associazione denominata FEDERAZIONE REGIONALE PER LA VITA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, in sigla FEDERVITA FVG O.D.V.
L’ordinamento e l’organizzazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità del Decreto Legislativo 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, e, per quanto non previsto, dal titolo II, Libro I del Codice Civile.
L’Associazione, che ha sede legale nel Comune di Trieste, in Salita di Gretta n.4, come risulta dall’Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove nell’ambito del territorio regionale.
Il trasferimento della sede in altri siti all’interno della Regione Friuli Venezia Giulia non comporta la modifica del presente Statuto, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione è formata da tutti gli enti che, nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia aderiscono al Movimento per la Vita Italiano A.P.S. – Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto alla Vita d’Italia (Movimenti per la Vita, Centri di Aiuto alla Vita, Servizi di Aiuto alla Vita, Case di Accoglienza,…).
L’Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale e non ha fini di lucro. Opera nel rispetto delle citate Leggi e in conformità con i principi di carattere solidaristico e democratico.
L’Associazione assume le sue funzioni di Federazione dei Movimenti per la Vita, dei Centri e Servizi di Aiuto alla Vita, delle Case d’Accoglienza, dei MoVit e delle altre Associazioni operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia aderenti al Movimento per la Vita Italiano ai cui obiettivi culturali, educativi ed assistenziali esse si ispirano.
L’Associazione ha durata illimitata ed opera nell’ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 2 – Finalità
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e alle attività dell’Associazione.
L’Associazione svolge le attività di cui all’articolo 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, e di seguito indicate in modo specifico nel presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
Art. 3 – Obiettivi e attività
L’Associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla Vita come prima espressione della dignità umana garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L’Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell’uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell’ambito naturale di una famiglia.
In tale contesto l’Associazione si propone di difendere la Vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l’affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all’accoglienza e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.
Sono compiti specifici dell’Associazione la tutela e la promozione della Vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all’esistenza e l’uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della Vita umana e/o lesive dei diritti inviolabili dell’essere umano.
L’Associazione si propone inoltre di coordinare l’attività delle Associazioni aderenti, assicurandone anche il collegamento con le analoghe Federazioni delle altre regioni italiane e con la Federazione Nazionale.
L’Associazione svolge in favore dei propri associati e in via principale di terzi, le seguenti attività di interesse generale, nell’ambito della “promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici” (lettera w) e di “educazione, istruzione, formazione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa“ (lettera d) ex art. 5 del D.Lgs n. 117/2017:
– attivazione di iniziative di carattere culturale ed editoriali volte a promuovere la cultura di accoglienza della Vita, attività informative e formative e quant’altro possa servire allo scopo
- organizzazione e gestione di servizi in presenza e online che possono costituire punti di riferimento per le donne, le coppie e le famiglie soprattutto per quanto concerne le problematiche legate a gravidanze indesiderate o difficili e alla tutela della vita e della Salute delle donne e dei figli;
– organizzazione di servizi che possano rappresentare delle alternative al rifiuto, all’abbandono o ad altre azioni lesive della vita e della salute dei bambini;
– promozione e creazione di strutture di accoglienza di madri sole e/o con bambini;
– promozione dell’istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle madri;
– diffusione e promozione della conoscenza dei meccanismi che regolano la fertilità e la procreazione responsabile attraverso la regolazione naturale della fertilità, anche in collaborazione con le associazioni e gli enti dedicati, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna, della coppia e della famiglia;
– sostegno psicologico e morale delle donne che vivano una condizione di sofferenza a seguito di un’interruzione di gravidanza;
– contrasto, con azioni positive e di promozione della cultura della Vita, di qualunque pratica lesiva della Vita e della dignità umana, specialmente nei momenti più delicati dell’esistenza quale la vita prenatale o sofferente e terminale;
– difesa e promozione del diritto alla Vita e del valore intangibile della Persona dal concepimento fino alla morte naturale, negando che alcuno, singolo o collettività, abbia il potere di disporne in qualunque fase del suo sviluppo;
– affermazione dei diritti di ogni individuo al naturale concepimento, alla propria identità, ad un patrimonio genetico non manipolato e a non essere oggetto di sperimentazioni lesive dei suoi diritti inviolabili;
– promozione della procreazione responsabile attraverso una regolazione della fertilità rispettosa del diritto alla Vita, dell’integrità e della dignità della Persona, in contrasto ad ogni forma di controllo demografico che ne sia lesiva;
– promozione e sostegno di iniziative dirette all’effettivo aiuto delle maternità difficili;
– promozione e tutela del diritto di ogni essere umano alla crescita nell’ambiente familiare;
– sensibilizzazione e formazione dei giovani al valore della Vita nella scuola e negli altri enti educativi pubblici e privati;
– elaborazione di dati e ricerche, raccolta di una documentazione scientifica e di attualità, al fine di avviare e consentire lo studio di soluzioni concrete volte al superamento delle cause che possono indurre all’interruzione di gravidanza e/o a pratiche eutanasiche;
– organizzazione di corsi e incontri formativi e di aggiornamento per gli operatori degli organismi membri della Federazione, nonché manifestazioni, dibattiti, incontri informativi e divulgativi, ed eventi pubblici di carattere culturale;
– realizzazione di pubblicazioni, audiovisivi, stampati e ogni altro strumento educativo e culturale atto a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi che contraddistinguono l’attività del Movimento per la Vita Italiano attraverso la rete dei Movimenti per la Vita, dei Centri di Aiuto alla Vita, del servizio di S.O.S. Vita e delle Case d’Accoglienza.
Oltre a queste, l’Associazione svolge in favore dei propri associati, e prevalentemente di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del D.Lgs n.117/2017:
- interventi e servizi sociali (ai sensi dei co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 329/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), con particolare riferimento alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza – psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura – verso la donna, il concepito, il minore, l’anziano ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza. In riferimento al sostegno della maternità, l’Associazione si propone i seguenti specifici interventi:
– promozione e gestione di tutte le iniziative che, a livello legislativo, culturale, di costume, di assistenza e di opinione pubblica, siano idonee a promuovere la tutela della vita nascente e a rimuovere gli ostacoli alla sua crescita, tra i quali in primo luogo ogni pratica e legislazione ad essa contraria;
– promozione e gestione di tutte le iniziative che, a livello legislativo, di cultura, di costume, di assistenza e di opinione pubblica, siano idonee a promuovere la tutela della vita affetta da disabilità e malattia, tra i quali in primo luogo ogni pratica e legislazione eutanasica;
– organizzazione, a livello regionale, di mostre, convegni, concorsi e di ogni altra pubblica iniziativa, compreso l’uso di qualunque mezzo di divulgazione, volta a favorire l’affermazione di una cultura di Vita e di solidarietà concreta;
– elaborazione e proposta, in collegamento con la Federazione Nazionale, di interventi legislativi e amministrativi che rientrano nella competenza delle istituzioni regionali;
– promozione e sostegno delle iniziative concernenti in particolare la Regione Friuli Venezia Giulia;
– aiuto concreto alle attività dei Movimenti per la Vita, dei Centri e dei Servizi di Aiuto alla Vita, delle Case d’Accoglienza, di S.O.S Vita e dei MoVit della Regione;
– consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficile;
– ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità;
– assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (anche portatori di handicap) nella fase prenatale, perinatale e postnatale;
– azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che l’impegno della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire;
– contatti con enti di assistenza pubblica e privata;
– ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo (lett. a, co.1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
2. prestazioni socio-sanitarie (di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni) (lett. c, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017;
3. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla L. n. 166/2016 e successive modificazioni);
4. educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell’Uomo sin dal suo concepimento (lett. d, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
5. formazione universitaria e post-universitaria (lett. g, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017) e formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall’Associazione (lett. i, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della Vita e della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale (lett. l, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
7. promozione della cultura della pace tra i popoli e della non-violenza, in quanto fondata sul rispetto dell’uguale dignità di ogni essere umano (lett. v, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
8. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito, del minore e della persona ammalata, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. w, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);
9. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per le attività relative alle finalità dell’Associazione (lett. z, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017).
L’Associazione potrà avvalersi anche:
– dell’opera di esperti e consulenti, tra i quali assistenti sociali, ostetriche, psicologi, medici (ginecologo, pediatra, tossicologo, radiologo, ecografista, genetista, chirurgo, psichiatra ecc.), sociologi, avvocati ecc.;
– delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali;
– della collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse verso i problemi concernenti la Vita umana, operanti sul territorio nazionale;
– degli Enti del Terzo Settore e dell’opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disponibili e abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art.6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all’art.7 del D.Lgs. n. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 4 – Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano
L’Associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la Vita Italiano – MpVI) che è formata dalle associazioni locali denominate “Centro di Aiuto alla Vita”, “MoVit”, o con altri nomi, la funzione di garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune.
Al Movimento per la Vita Italiano – MpVI pertanto compete la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli. L’Associazione persegue i fini indicati nell’art.3 rispettando le linee generali proposte dalla Federazione nazionale e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, cercando di realizzare uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al Movimento per la Vita Italiano presenti sul territorio regionale, coordinandosi con loro nella Federazione regionale.
L’Associazione si impegna inoltre a:
– collaborare con la Federazione Nazionale nell’attuazione degli scopi da questa perseguiti;
– elaborare modalità di coordinamento, sia tra i membri della Federazione, nel rispetto della loro autonomia gestionale ed organizzativa, sia con altri organismi aventi finalità simili collegate;
– agevolare la circolazione di dati e notizie sulle iniziative locali;
– promuovere scambi di esperienze sugli interventi effettuati in attuazione degli scopi di cui sopra.
Art. 5 – Ammissione degli associati
L’Associazione è costituita da un numero di associati illimitato, non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Sono associati i Movimenti per la Vita, i Centri e Servizi di Aiuto alla Vita, le Case di Accoglienza, i MoVit, le associazioni e gli altri enti che, già aderenti al Movimento per la Vita Italiano ed operanti nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio Direttivo.
Possono aderire all’Associazione gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
– l’indicazione della denominazione, sede legale, data di costituzione, codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e indirizzo p.e.c.;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Alla domanda di ammissione va allegato lo Statuto dell’Associazione richiedente.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento a discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’organo amministrativo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 6 – Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno il diritto di :
– eleggere gli organi associativi e poter essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’Associazione e poter controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’Associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dall’Associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati sono tenuti:
– ad osservare il presente Statuto;
– a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell’Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
– ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della Vita e della dignità della Persona;
– a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall’Assemblea;
– ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all’Associazione.
Art. 7 – Scioglimento del rapporto associativo
La qualità di associato si perde per estinzione dell’ente, recesso, decadenza automatica o esclusione.
L’associato può sempre recedere dall’Associazione.
Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
La cessazione del vincolo federativo con il Movimento per la Vita Italiano o il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell’anno sociale (salvo adempimento entro 60 giorni dall’invito a saldare la morosità) comporterà la decadenza automatica dell’associato.
Quando un associato contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 8 – Organi associativi
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea
– il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di Amministrazione
– il Presidente
– l’Organo di controllo (se necessario);
– il Revisore Legale dei Conti, se nominato.
Tutte le cariche hanno durata triennale e le persone che le ricoprono sono rieleggibili.
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art. 9 – Assemblea
L’assemblea è costituita dai Presidenti (o da loro delegati) di tutte le associazioni aderenti.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.
Deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio di esercizio, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati, contenente l’Ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.
La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell’Organo di controllo (se nominato) o di almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.
Le delibere sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all’attività e alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare per:
– nominare e revocare i componenti degli organi associativi (di Amministrazione e di Controllo, se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approvare annualmente le linee generali dell’azione associativa e la relazione sull’operato del Consiglio Direttivo;
– approvare il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– approvare eventuali Regolamenti interni;
– stabilire l’importo della quota associativa e degli eventuali contributi associativi;
– provvedere sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo riguardo l’esclusione di un associato;
– deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
– deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 c. 2 del Codice Civile);
– approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– deliberare, con la maggioranza qualificata, sullo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del Codice Civile), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
– deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
Lo svolgimento e le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.
Art. 10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di Amministrazione, è composto dal Presidente e dai membri eletti dall’Assemblea nel numero deciso dall’Assemblea che li elegge. Rimangono in carica per un periodo di 3 anni e possono essere rieleggibili.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche indicate dagli enti associati; si applica l’art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notifica della loro nomina, devono chiedere l’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
All’interno del Consiglio vengono nominati il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui vengono attribuiti compiti specifici.
Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio, senza che abbiano diritto di voto, i responsabili di altri uffici o servizi ed esperti estranei al Consiglio stesso.
La convocazione può essere fatta per fax o e-mail, almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell’Assemblea.
Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione e, in particolare, tra gli altri compiti:
– definisce le linee generali d’azione dell’Associazione;
– predispone il bilancio annuale di previsione, il bilancio di esercizio da presentare all’approvazione dell’Assemblea e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge;
- cura la tenuta del registro dei volontari (art.17 D.Lgs n. 117/2017) nonché delle scritture contabili e dei libri associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell’Associazione (v. artt. 13-14-15 e 87 del D.Lgs n. 117/2017), e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant’altro presso i Registri;
– determina il programma di lavoro e la sua attuazione in base alle linee d’indirizzo fissate dall’Assemblea;
– esprime un parere sulla domanda di ammissione al Movimento per la Vita Nazionale di nuovi enti che operano nella Regione Friuli Venezia Giulia e, nel caso in cui tale domanda sia accolta, ammette i nuovi enti fra i propri associati;
– delibera sull’apertura di uffici e sedi operative locali dell’Associazione vigilando sul loro andamento;
– ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
– delibera la concessione del patrocinio e del logo dell’Associazione per eventi ed attività locali organizzate dagli associati;
– chiede l’intervento del Collegio dei Probiviri del Movimento per la Vita Italiano per l’esame delle questioni relative a comportamenti censurabili in rapporto alle attività di interesse generale e agli scopi di organi associativi ovvero di singole persone appartenenti agli stessi organi;
– compie tutte le attività necessarie e utili per il raggiungimento delle finalità nella gestione patrimoniale che non siano di competenza di altri organi.
In caso di dimissioni, esclusione o morte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti. La sostituzione va ratificata nell’Assemblea ordinaria.
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea procede, tramite elezione, al rinnovo dell’intero organo.
Il Consiglio Direttivo, di concerto con la Federazione Nazionale, può deliberare l’adesione, anche con vincolo federativo, dell’Associazione a quelle organizzazioni interregionali o nazionali che perseguono le stesse finalità, ovvero si fa promotore della loro costituzione.
Art. 11 – Presidente e Vicepresidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell’Associazione, in conformità con le decisioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente eletto dal Consiglio Direttivo.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
L’incarico di Presidente e quello di Vicepresidente sono incompatibili con incarichi di tipo partitico.
Art. 12 – Segretario e Tesoriere
Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.
Il Tesoriere coadiuva il Presidente per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovraintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell’annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell’eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.
Art. 13 – Organo di controllo
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina dell’Organo di Controllo.
Art. 14 – Revisore Legale dei Conti
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.
Art. 15 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 16 – Divieto di redistribuzione degli utili
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 17 – Risorse economiche
L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 18 – Bilancio di esercizio
L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dall’1 gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Art. 19 – Libri
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi prendendone visione diretta presso la sede dell’Associazione.
Art. 20 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs n. 117/2017.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 21 – Lavoratori
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
Art. 22 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’Organizzazione di Volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 56 co 1 del D.Lgs n. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’Organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.
Art. 23 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 24 – Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.